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Sez. 1, Sentenza n. 3090 del 09/05/1986 (Rv. 446099 - 01)

RISARCIMENTO DEL DANNO - OBBLIGAZIONI PECUNIARIE - SVALUTAZIONE MONETARIA - PREGIUDIZIO SUBITO DAL CREDITORE - MANCANZA DI PROVE SPECIFICHE - CRITERI UTILIZZABILI DAL GIUDICE.*
Stato
decisa il 1986-05-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/446099-01

RISARCIMENTO DEL DANNO - OBBLIGAZIONI PECUNIARIE - SVALUTAZIONE MONETARIA - PREGIUDIZIO SUBITO DAL CREDITORE - MANCANZA DI PROVE SPECIFICHE - CRITERI UTILIZZABILI DAL GIUDICE.*

Nelle obbligazioni pecuniarie, la svalutazione monetaria non costituisce di per sè un danno che eviti al creditore di provare il pregiudizio patrimoniale "medio tempore" subito. Ma, al detto fine, il giudice, in assenza di specifiche prove, ben può anche utilizzare, oltre il notorio acquisto alla comune esperienza, presunzioni fondate su condizioni e qualità personali del creditore. (V 1664/83, mass n 426509; (Conf 4380/82, mass n 422366; (Conf 3890/81, mass n 414540; (Conf 1384/80, mass n 404920; (Conf 3776/79, mass n 400219).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1224 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)