Sez. 3, Sentenza n. 6403 del 28/11/1988 (Rv. 460729 - 01)
RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - INVALIDITÀ PERSONALE - TEMPORANEA - PERSISTENTE PERCEZIONE DELLA RETRIBUZIONE DA PARTE DELLO INFORTUNATO, LAVORATORE DIPENDENTE - RILEVANZA - INVALIDITÀ PARZIALE PERMANENTE - APPLICABILITÀ DEL PREDETTO PRINCIPIO - LIMITI.*
RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - INVALIDITÀ PERSONALE - TEMPORANEA - PERSISTENTE PERCEZIONE DELLA RETRIBUZIONE DA PARTE DELLO INFORTUNATO, LAVORATORE DIPENDENTE - RILEVANZA - INVALIDITÀ PARZIALE PERMANENTE - APPLICABILITÀ DEL PREDETTO PRINCIPIO - LIMITI.*
Il principio per cui nulla compete a titolo di risarcimento del danno al lavoratore dipendente, per la sua Invalidità totale temporanea, allorché questi, durante il relativo periodo, abbia continuato a percepire l'intero stipendio o salario (salvo la dimostrazione che, per effetto di tale Invalidità, si è verificata la perdita di emolumenti supplementari o siano intervenuti pregiudizi alla normale evoluzione della carriera o del rapporto di lavoro), non è applicabile sic et simpliciter nel caso di Invalidità parziale permanente, che, secondo l'id quod plerumque accidit, rende presumibile una influenza negativa sulla percezione di speciali compensi per una prestazione di lavoro più intensa del normale e/o sull'ulteriore sviluppo di carriera e/o su una possibile collocazione anticipata a riposo, nonché su alternativa possibilità di lavoro, talché in un caso siffatto, si impone l'Obbligo del giudice del merito di accertare, pur quando il soggetto abbia continuato a percepire la retribuzione, se ed in quale limite sia al medesimo derivato un danno risarcibile sotto Forma di lucro cessante. (V 119/86, mass n 443768; (V 142/80, mass n 403525; (Conf 3020/82, mass n 420950).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1223, Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2056
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)