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Sez. L, Sentenza n. 12011 del 08/08/2003 (Rv. 565837 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - SGRAVI (BENEFICI, ESENZIONI, AGEVOLAZIONI) | "Doppio inquadramento" delle imprese ai fini delle obbligazioni e degli sgravi contributivi - Ammissibilità - Limiti - Casa di cura - Disciplina anteriore alla legge n. 88 del 1989 - Determinazione della categoria di appartenenza di un'impresa - Criteri ex art. 2195 cod. civ. - Applicabilità - Regime transitorio - Dubbi di legittimità costituzionale - Manifesta infondatezza.
Stato
decisa il 2003-08-08
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/565837-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - SGRAVI (BENEFICI, ESENZIONI, AGEVOLAZIONI)

Pur essendovi in astratto, con riferimento alle imprese sorte dopo l'entrata in vigore della legge n. 88 del 1989, la possibilità del cosiddetto doppio inquadramento di un'impresa, trovando applicazione l'art. 2195 cod. civ. ai fini degli sgravi contributivi e l'art. 49 della legge n. 88 del 1989 ai fini dell'obbligazione contributiva, tuttavia, per le imprese sorte anteriormente, accertata la natura industriale dell'attività svolta da una casa di cura ai fini della legislazione incentivante, analogo deve essere l'inquadramento ai fini contributivi, che deve avvenire anch'esso, in difetto di diverse specificazioni, seguendo i criteri generali dettati dall'art.2195 cod. civ. e restare immutato, secondo la disciplina transitoria posta dal terzo comma di cui al citato art. 49, fino alla cessazione del regime transitorio, fissata al 31 dicembre 1996 dall'art. 2 comma duecentoquindicesimo della legge n. 662 del 1996. La diversità di regime non viola i principi di cui agli art. 3 e 41 della Costituzione, atteso che il legislatore, tenuto conto della sentenza n. 378 del 1994 della Corte Costituzionale, ha fissato un termine ragionevole per il passaggio graduale alla nuova normativa.

Riferimenti normativi: Costituzione art. 3 CORTE COST., Costituzione art. 41, Cod. Civ. art. 2195 CORTE COST., Legge 09/03/1989 num. 88 art. 49 com. 3 CORTE COST., Legge 30/05/1955 num. 797 art. 33, Legge 30/05/1955 num. 797 art. 34, Legge 23/12/1996 num. 662 art. 2 com. 215 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)