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Sez. L, Sentenza n. 7089 del 21/12/1982 (Rv. 424757 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - INDENNITÀ - DI FINE RAPPORTO DI LAVORO - DI ANZIANITÀ - DIPENDENTI DEL BANCO DI SICILIA - PENSIONE EROGATA A DIPENDENTI CESSATI DAL SERVIZIO - NATURA DI PENSIONE SOCIALE - ESCLUSIONE - FORMA DI RETRIBUZIONE DIFFERITA A FINI PREVIDENZIALI - CONFIGURABILITÀ - INDENNITÀ DI ANZIANITÀ EX ART. 2120 COD. CIV. - EQUIVALENZA - RIVALUTAZIONE MONETARIA PREVISTA DALL'ART. 429, TERZO COMMA COD. PROC. CIV. - APPLICABILITÀ.*
Stato
decisa il 1982-12-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/424757-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - INDENNITÀ - DI FINE RAPPORTO DI LAVORO - DI ANZIANITÀ - DIPENDENTI DEL BANCO DI SICILIA - PENSIONE EROGATA A DIPENDENTI CESSATI DAL SERVIZIO - NATURA DI PENSIONE SOCIALE - ESCLUSIONE - FORMA DI RETRIBUZIONE DIFFERITA A FINI PREVIDENZIALI - CONFIGURABILITÀ - INDENNITÀ DI ANZIANITÀ EX ART. 2120 COD. CIV. - EQUIVALENZA - RIVALUTAZIONE MONETARIA PREVISTA DALL'ART. 429, TERZO COMMA COD. PROC. CIV. - APPLICABILITÀ.*

La pensione erogata dal Banco di Sicilia ai suoi dipendenti cessati dal servizio non può essere compresa nella categoria giuridica delle pensioni sociali: infatti il trattamento di pensione a carico del Banco di Sicilia (come quello - cui è equiparato - a carico dello stato) integra, per i suoi caratteri e le sue finalità, una Forma di retribuzione differita a fini previdenziali, che trova fondamento nell'art. 36 della Costituzione ed è equiparata alla indennità di anzianità prevista dall'art. 2120 cod. civ., come Forma equivalente di previdenza ai sensi dell'ultimo comma (nel testo originario) dello stesso articolo. Consegue che a detto trattamento, in quanto dovuto da un ente pubblico economico, è applicabile la rivalutazione monetaria prevista dall'art. 429, terzo comma, cod. proc. civ., la quale, invece, non è operante in relazione alle pensioni erogate dall'i.N.P.S.. (V 1574/79, mass n 397921; (V 162/77, Corte cost; (V 43/77, Corte cost; (V 13/77, Corte cost; (Conf 1351/76, mass n 380049, nella prima parte).*

Riferimenti normativi: Costituzione art. 2 CORTE COST., Costituzione art. 36, Costituzione art. 38, Cod. Civ. art. 2120 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 429 CORTE COST., Legge 08/08/1895 num. 486 art. 39, Legge 08/08/1895 num. 486 all. T art. 11 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)