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Sez. 2, Sentenza n. 3918 del 08/09/1977 (Rv. 387614 - 01)

SPESE GIUDIZIALI CIVILI - PROCEDIMENTI SPECIALI - DIVISIONE (GIUDIZIO DI) - INCIDENZA DELL'ONERE DELLE SPESE - CRITERI - SPESE DELLA FASE SUCCESSIVA ALL'UDIENZA DI DISCUSSIONE DEL PROGETTO DI DIVISIONE - ADDOSSAMENTO AL CONDIVIDENTE PER LA MANCATA ACCETTAZIONE DEL PROGETTO POI CONVALIDATO DALLA SENTENZA DI DIVISIONE.*
Stato
decisa il 1977-09-08
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/387614-01

SPESE GIUDIZIALI CIVILI - PROCEDIMENTI SPECIALI - DIVISIONE (GIUDIZIO DI) - INCIDENZA DELL'ONERE DELLE SPESE - CRITERI - SPESE DELLA FASE SUCCESSIVA ALL'UDIENZA DI DISCUSSIONE DEL PROGETTO DI DIVISIONE - ADDOSSAMENTO AL CONDIVIDENTE PER LA MANCATA ACCETTAZIONE DEL PROGETTO POI CONVALIDATO DALLA SENTENZA DI DIVISIONE.*

Nei procedimenti di divisione le spese di causa vanno a carico della massa per quegli Atti che servono a condurre, nel comune interesse, il giudizio alla sua conclusione, mentre valgono i principi generali della soccombenza per quelli determinati da un ingiustificato comportamento processuale di una delle parti: ne consegue che le spese della fase processuale successiva all'udienza di discussione del progetto - nell'ipotesi che questo venga convalidato dalla sentenza di divisione - vanno poste a carico del condividente che, con la sua mancata accettazione, ha reso necessario il giudizio. (Conf 471/76, mass n 379125; (468'76, mass n 379122; (1482'73, mass n 364234; (94'67, mass n 325769).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 713, Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 785, Cod. Proc. Civ. art. 789

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)