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Sez. 2, Sentenza n. 468 del 13/02/1976 (Rv. 379122 - 01)

SPESE GIUDIZIALI CIVILI - PROCEDIMENTI SPECIALI - DIVISIONE (GIUDIZIO DI) - SPESE A CARICO DELLA MASSA - LIMITI.*
Stato
decisa il 1976-02-13
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/379122-01

SPESE GIUDIZIALI CIVILI - PROCEDIMENTI SPECIALI - DIVISIONE (GIUDIZIO DI) - SPESE A CARICO DELLA MASSA - LIMITI.*

Nei giudizi di divisione ereditaria, le spese di causa vanno poste a carico della massa, per quegli Atti che servono a condurre, nel comune interesse, il giudizio stesso alla sua conclusione, mentre valgono i principi generali della soccombenza, per quegli Atti determinati da un ingiustificato comportamento processuale di una delle parti. (Conf 1482/73, mass n 364234; (Conf 94/67, mass n 325769).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 713, Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 785, Cod. Proc. Civ. art. 789

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)