Sez. 2, Sentenza n. 468 del 13/02/1976 (Rv. 379122 - 01)
SPESE GIUDIZIALI CIVILI - PROCEDIMENTI SPECIALI - DIVISIONE (GIUDIZIO DI) - SPESE A CARICO DELLA MASSA - LIMITI.*
SPESE GIUDIZIALI CIVILI - PROCEDIMENTI SPECIALI - DIVISIONE (GIUDIZIO DI) - SPESE A CARICO DELLA MASSA - LIMITI.*
Nei giudizi di divisione ereditaria, le spese di causa vanno poste a carico della massa, per quegli Atti che servono a condurre, nel comune interesse, il giudizio stesso alla sua conclusione, mentre valgono i principi generali della soccombenza, per quegli Atti determinati da un ingiustificato comportamento processuale di una delle parti. (Conf 1482/73, mass n 364234; (Conf 94/67, mass n 325769).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 713, Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 785, Cod. Proc. Civ. art. 789
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)