Sez. 1, Sentenza n. 5070 del 11/06/1987 (Rv. 453670 - 01)
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - OCCUPAZIONE TEMPORANEA E D'URGENZA - PROTRAZIONE OLTRE IL BIENNIO - RISARCIMENTO DEL DANNO - IN GENERE - IRREVERSIBILE DESTINAZIONE DEL FONDO ALLA COSTRUZIONE DI UN'OPERA PUBBLICA - VALORE DEL FONDO - DETERMINAZIONE - CRITERI.*
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - OCCUPAZIONE TEMPORANEA E D'URGENZA - PROTRAZIONE OLTRE IL BIENNIO - RISARCIMENTO DEL DANNO - IN GENERE - IRREVERSIBILE DESTINAZIONE DEL FONDO ALLA COSTRUZIONE DI UN'OPERA PUBBLICA - VALORE DEL FONDO - DETERMINAZIONE - CRITERI.*
Ai fini della liquidazione del danno nel caso di occupazione illegittima di un fondo di proprietà da parte della pubblica amministrazione e di conseguente irreversibile destinazione del fondo stesso alla costruzione di un'opera pubblica, il valore del fondo deve essere determinato con riferimento al momento della detta trasformazione del bene che comporta l'acquisto (originario) di esso da parte della P.a. E la correlativa perdita della proprietà dello stesso da parte del privato con il contestuale diritto al risarcimento dell'equivalente. Tale momento non sempre e non necessariamente coincide con la scadenza del termine di occupazione legittima e può individuarsi anche attraverso il ricorso a presunzioni, purché gravi, precise e concordanti. (V 5530/85, mass n 442732; (V 2872/85, mass n 440626; (V 2689/84, mass n 434728; (V 7022/83, mass n 431656; (V 3243/79, mass n 399612).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Legge 25/06/1865 num. 2359 art. 71, Legge 25/06/1865 num. 2359 art. 72, Legge 25/06/1865 num. 2359 art. 73
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)