Sez. U, Sentenza n. 6542 del 14/12/1984 (Rv. 438110 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTROVERSIE - COMPETENZA E GIURISDIZIONE - ENTE NAZIONALE DI PREVIDENZA E DI ASSISTENZA PER LE OSTETRICHE (ENPAO) - DOMANDA PROPOSTA DA UN'OSTETRICA PER L'ACCERTAMENTO DEL DOVUTO TRATTAMENTO PENSIONISTICO E PER IL PAGAMENTO DELLE SOMME RELATIVE - GIURISDIZIONE DEL GIUDICE ORDINARIO - SUSSISTENZA - PENDENZA DI PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO SULLO STESSO OGGETTO O MANCATO PAGAMENTO DELLA PENSIONE A SEGUITO DI PROVVEDIMENTI GENERALI DEL COMITATO DIRETTIVO DELL'ENTE - INFLUENZA - ESCLUSIONE.*
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTROVERSIE - COMPETENZA E GIURISDIZIONE - ENTE NAZIONALE DI PREVIDENZA E DI ASSISTENZA PER LE OSTETRICHE (ENPAO) - DOMANDA PROPOSTA DA UN'OSTETRICA PER L'ACCERTAMENTO DEL DOVUTO TRATTAMENTO PENSIONISTICO E PER IL PAGAMENTO DELLE SOMME RELATIVE - GIURISDIZIONE DEL GIUDICE ORDINARIO - SUSSISTENZA - PENDENZA DI PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO SULLO STESSO OGGETTO O MANCATO PAGAMENTO DELLA PENSIONE A SEGUITO DI PROVVEDIMENTI GENERALI DEL COMITATO DIRETTIVO DELL'ENTE - INFLUENZA - ESCLUSIONE.*
La domanda proposta da un'ostetrica, nei confronti dell'ente nazionale di previdenza e di assistenza per le ostetriche (ENPAO), per il riconoscimento del trattamento pensionistico ed il pagamento delle somme a tale titolo dovute, spetta alla cognizione del giudice ordinario, in quanto investe posizioni di diritto soggettivo inerenti ad un rapporto previdenziale obbligatorio, cui si correla un debito pecuniario di detto ente determinabile in base ad elementi direttamente posti dalla legge ed indipendenti da valutazioni discrezionali. Tale giurisdizione non resta esclusa dall'eventuale pendenza di procedimento per la composizione della controversia in Sede amministrativa, rilevante solo sulla diversa questione della procedibilità della domanda (art. 443 cod. proc. civ.), né dal fatto che il mancato pagamento della pensione si ricolleghi a provvedimenti generali del comitato direttivo dello ente, rivolti a fronteggiare le sue difficoltà finanziarie, spettando al suddetto giudice il Sindacato sulla legittimità di quegli Atti, sia pure al limitato fine della loro disapplicazione a tutela dei diritti dedotti in giudizio. (V 4038/82, mass n 421988).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 37 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 442 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 443, Legge 20/03/1865 num. 2248 all. E art. 4 CORTE COST., Legge 20/03/1865 num. 2248 all. E art. 5 CORTE COST., Legge 02/04/1980 num. 127 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)