Sez. L, Sentenza n. 4936 del 25/09/1979 (Rv. 401596 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONI INVALIDITA, VECCHIAIA E SUPERSTITI - DI INVALIDITA (IN PARTICOLARE) - REVOCA DELLA PENSIONE - IN GENERE - PER IL RECUPERO DELLA CAPACITA DI GUADAGNO DA PARTE DELL'ASSICURATO - RICONOSCIMENTO DELLA PENSIONE IN VIRTU DI PRONUNCIA GIUDIZIALE - POTERI DI REVOCA DELL'INPS - SUSSISTENZA.*
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONI INVALIDITA, VECCHIAIA E SUPERSTITI - DI INVALIDITA (IN PARTICOLARE) - REVOCA DELLA PENSIONE - IN GENERE - PER IL RECUPERO DELLA CAPACITA DI GUADAGNO DA PARTE DELL'ASSICURATO - RICONOSCIMENTO DELLA PENSIONE IN VIRTU DI PRONUNCIA GIUDIZIALE - POTERI DI REVOCA DELL'INPS - SUSSISTENZA.*
Il potere dell'INPS, ai sensi dell'art 10 del RDL 14 aprile 1939 n 636, di revocare ex nunc la pensione d'invalidita, unilateralmente e senza necessita di adire l'autorita giudiziaria, per il caso in cui l'assicurato abbia recuperato la propria capacita di guadagno oltre i limiti pensionabili, non viene meno quando il diritto alla pensione sia stato riconosciuto in forza di sentenza passata in giudicato, atteso che quest'ultimo, sorto in relazione allo stato di fatto esistente al tempo della decisione, spiega effetti vincolanti condizionatamente al persistere del medesimo stato di fatto. (V 855/78, mass n 390195).*
Riferimenti normativi: Regio Decr. 28/08/1924 num. 1422 art. 80 CORTE COST., Regio Decr. Legge 14/04/1939 num. 636 art. 10 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)