Sez. L, Sentenza n. 3035 del 17/05/1984 (Rv. 435070 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONI INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - DI INVALIDITÀ (IN PARTICOLARE) - REVOCA DELLA PENSIONE - IN GENERE - REVOCA DELLA PENSIONE CON EFFETTI "EX NUNC" - POTERE DELL'I.N.P.S. - ACCERTAMENTO CON SENTENZA PASSATA IN GIUDICATO DEL DIRITTO DELL'ASSICURATO ALLA PENSIONE - INFLUENZA - ESCLUSIONE.*
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONI INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - DI INVALIDITÀ (IN PARTICOLARE) - REVOCA DELLA PENSIONE - IN GENERE - REVOCA DELLA PENSIONE CON EFFETTI "EX NUNC" - POTERE DELL'I.N.P.S. - ACCERTAMENTO CON SENTENZA PASSATA IN GIUDICATO DEL DIRITTO DELL'ASSICURATO ALLA PENSIONE - INFLUENZA - ESCLUSIONE.*
Il potere dell'i.N.P.S. di revocare ex nunc, ai sensi dell'art. 10 del R.d.l. 14 aprile 1939 n. 636, la pensione d'Invalidità, unilateralmente e senza necessità di adire l'autorità giudiziaria, nel caso in cui l'assicurato abbia recuperato la propria capacità di guadagno oltre i limiti pensionabili, non viene meno quando il diritto alla pensione sia stato riconosciuto in forza di sentenza passata in giudicato, atteso che quest'ultimo, sorto in relazione allo stato di fatto esistente al tempo della decisione, spiega effetti vincolanti condizionatamente al persistere del medesimo stato di fatto. (V 3726/83, mass n 428632; (Conf 3341/83, mass n 428236; (Conf 4936/79, mass n 401596).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2909 CORTE COST., Regio Decr. Legge 14/04/1939 num. 636 art. 10 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)