Sez. 3, Sentenza n. 8356 del 20/06/2000 (Rv. 537781 - 01)
SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - CONTESTAZIONE E NOTIFICAZIONE | Violazioni del codice della strada - Termine per l'emissione dell'ordinanza - Ingiunzione da parte del prefetto - Artt. 203 e 204 cod. strad. - Ordinanza emessa fuori termine - Conseguenze - Annullabilità del provvedimento.
SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - CONTESTAZIONE E NOTIFICAZIONE
Il rispetto da parte del Prefetto del termine di 60 giorni di cui all'art. 204 comma primo del codice della strada (decorrente dalla scadenza del termine di 30 giorni assegnato all'Ufficio o comando accertatore dall'art. 203 comma secondo del detto codice) entro il quale il prefetto è tenuto ad emettere ordinanza motivata di pagamento per l'infrazione alle norme del codice della strada ovvero ordinanza di archiviazione, integra, secondo i principi contenuti nella Legge 241/90 un requisito di validità del provvedimento, la cui inosservanza, se dedotta con l'opposizione, ne determina l'annullamento.
Riferimenti normativi: Cod. Strada art. 203, Legge 15/06/1959 num. 393 art. 203, Cod. Strada art. 204, Legge 15/06/1959 num. 393 art. 204, Legge 07/08/1990 num. 241 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)