Sez. L, Sentenza n. 9680 del 17/06/2003 (Rv. 564347 - 01)
SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - IN GENERE | Ordinanza ingiunzione - Termine per l'emissione - Applicabilità del termine di trenta giorni previsto dall'art. 2 legge n. 241 del 1990 - Esclusione - Fondamento - Termine dall'art. 28 della legge n. 689 del 1981 - Applicabilità.
SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - IN GENERE
Il provvedimento irrogativo di una sanzione amministrativa pecuniaria, emesso dal prefetto ex art. 18 della legge n. 689 del 1981, non deve necessariamente concludersi nel termini di trenta giorni per l'esaurimento del procedimento amministrativo, stabilito dall'art. 2 della legge n. 241 del 1990, ed applicabile in assenza di diverso termine specifico stabilito per legge o da regolamento, in quanto la particolarità del procedimento contenzioso che porta alla adozione della ordinanza ingiunzione disciplinato dalla stessa legge n. 689 del 1981 prevede il compimento di alcune attività necessarie a garanzia degli interessati, ha una durata incompatibile con il breve termine di trenta giorni; dalla lettura dell'articolo 28 della predetta legge può invece ricavarsi che il termine massimo per l'adozione della ordinanza ingiunzione è di cinque anni dal giorno in cui è stata commessa la violazione.
Riferimenti normativi: Legge 24/11/1981 num. 689 art. 18 CORTE COST. PENDENTE, Legge 24/11/1981 num. 689 art. 28 CORTE COST., Legge 07/08/1990 num. 241 art. 2
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)