Sez. L, Sentenza n. 3700 del 10/08/1977 (Rv. 387353 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - DANNI PER OMESSA ASSICURAZIONE - IN GENERE - MANCATO VERSAMENTO DEI CONTRIBUTI E CESSAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO SOTTO IL VIGORE DEL CODICE CIVILE DEL 1865 - OBBLIGO DI RISARCIMENTO DEL DANNO DA PARTE DEL DATORE DI LAVORO - ESCLUSIONE - LIMITI.*
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - DANNI PER OMESSA ASSICURAZIONE - IN GENERE - MANCATO VERSAMENTO DEI CONTRIBUTI E CESSAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO SOTTO IL VIGORE DEL CODICE CIVILE DEL 1865 - OBBLIGO DI RISARCIMENTO DEL DANNO DA PARTE DEL DATORE DI LAVORO - ESCLUSIONE - LIMITI.*
Qualora il mancato versamento dei contributi previdenziali si sia verificato sotto l'imperio del codice civile del 1865 ed il rapporto di lavoro, cui i contributi omessi o insufficienti si riferiscono, sia cessato nel vigore di detto codice, non puo senz'altro escludersi l'Obbligo del datore di lavoro di risarcire il danno ai sensi dell'art 2116 cod civ. pur avendo, infatti, detta disposizione portata innovativa rispetto alla disciplina previgente, qualora la perdita totale o parziale delle prestazioni previdenziali (trattamento pensionistico) si realizzi dopo l'entrata in vigore del nuovo codice civile, deve applicarsi la disciplina, da questo prevista, al rapporto risarcitorio, fondato sulla responsabilita del datore di lavoro, sancita dal citato art 2116 e che si perfeziona solo quando, per effetto del pregresso inadempimento contributivo, si concreta - alla conclusione del rapporto assicurativo obbligatorio - anche l'altro presupposto di detta responsabilita, cioe la perdita totale o parziale della prestazione previdenziale o assistenziale. L'applicazione dello ius superveniens alla fattispecie che si perfezioni sotto il suo imperio trova anche conferma nell'art 195 disp att e trans cod civ che, stabilendo in genere l'applicabilita di tutte le norme in materia di lavoro ai rapporti in corso al momento di entrata in vigore del nuovo codice, si riferisce anche al suddetto rapporto risarcitorio che sorge dalla perdita della pensione. Pertanto, quando tale perdita si verifichi dopo l'entrata in vigore del nuovo codice civile, la responsabilita per il risarcimento del danno, ad essa conseguente, si determina nella sua integrita in forza del citato art 2116 e riguarda tutti gli effetti del predetto inadempimento contributivo, anche se questo sia stato posto in essere, in tutto o in parte, in epoca antecedente all'entrata in vigore del nuovo codice. (Conf 1076/75, mass n 374495; (Conf 4/68, mass n 330778; (Conf 638/66, mass n 321267).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2116, Cod. Civ. Disp. Att. e Trans. art. 195, Legge 30/03/1942 num. 318 art. 195
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)