Sez. L, Sentenza n. 3108 del 12/05/1980 (Rv. 406891 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - DANNI PER OMESSA ASSICURAZIONE - IN GENERE - INADEMPIMENTO CONTRIBUTIVO E PERDITA DELLA PENSIONE VERIFICATISI SOTTO IL CODICE CIVILE DEL 1865 - DISCIPLINA EX ART 2116 COD CIV - INAPPLICABILITA - PERDITA DELLA PENSIONE VERIFICATASI DOPO L'ENTRATA IN VIGORE DEL NUOVO CODICE CIVILE - DISCIPLINA PREDETTA - APPLICABILITA.*
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - DANNI PER OMESSA ASSICURAZIONE - IN GENERE - INADEMPIMENTO CONTRIBUTIVO E PERDITA DELLA PENSIONE VERIFICATISI SOTTO IL CODICE CIVILE DEL 1865 - DISCIPLINA EX ART 2116 COD CIV - INAPPLICABILITA - PERDITA DELLA PENSIONE VERIFICATASI DOPO L'ENTRATA IN VIGORE DEL NUOVO CODICE CIVILE - DISCIPLINA PREDETTA - APPLICABILITA.*
La normativa di carattere innovativo di cui all'art 2116 cod civ non e applicabile se l'inadempimento contributivo e la perdita totale o parziale della pensione si siano verificati sotto l'impero del codice civile del 1865, ma trova invece applicazione qualora la perdita totale o parziale della pensione si sia realizzata dopo l'entrata in vigore del nuovo codice civile anche se l'inadempimento contributivo si sia verificato in tutto o in parte sotto il previgente codice. (Conf 3700/77, mass n 387353; (Conf 1076/75, mass n 374495; (Conf 4/68, mass n 330778; (Conf 638/66, mass n 321267).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2116, Cod. Civ. Disp. Att. e Trans. art. 195, Legge 30/03/1942 num. 318 art. 195
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)