Sez. U, Sentenza n. 638 del 04/03/1966 (Rv. 321267 - 01)
PREVIDENZA E ASSISTENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - DANNI PER OMESSA ASSICURAZIONE - IN GENERE - CARATTERE INNOVATIVO DELL'ART 2116 DEL NUOVO CODICE CIVILE - IRRETROATTIVITA DELLA NORMA - INADEMPIMENTO CONTRIBUTIVO E PERDITA DELLA PENSIONE VERIFICATASI ENTRAMBI OVVERO ALTERNATIVAMENTE PRIMA DELL'ENTRATA IN VIGORE DEL CODICE DEL 1942 - CONSEGUENZE.*
PREVIDENZA E ASSISTENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - DANNI PER OMESSA ASSICURAZIONE - IN GENERE - CARATTERE INNOVATIVO DELL'ART 2116 DEL NUOVO CODICE CIVILE - IRRETROATTIVITA DELLA NORMA - INADEMPIMENTO CONTRIBUTIVO E PERDITA DELLA PENSIONE VERIFICATASI ENTRAMBI OVVERO ALTERNATIVAMENTE PRIMA DELL'ENTRATA IN VIGORE DEL CODICE DEL 1942 - CONSEGUENZE.*
In tema di responsabilita per danni del datore di lavoro in caso di mancata od irregolare contribuzione alle istruzioni di previdenza e assistenza, ove sia l'inadempimento contributivo che la perdita totale o parziale della pensione si siano verificati sotto l'impero del codice civile del 1865, l'art.2116 del codice civile vigente -con il quale la responsabilita dell'imprenditore per mancata od irregolare contribuzione e stata introdotta nella nostra legislazione-non e applicabile giacche la situazione giuridica da cui discende la responsabilita si e compiutamente realizzata sotto l'impero del codice civile del 1865. Tuttavia, qualora l'inadempimento contributivo si sia verificato sotto l'impero del codice civile del 1865, ma la perdita totale o parziale della pensione si sia verificata dopo l'entrata in vigore del nuovo codice civile, l'art 2116 del codice civile vigente e applicabile, in quanto il rapporto risarcitorio, fondato sulla responsabilita sancita da tale articolo, si perfeziona e concretizza con la perdita totale o parziale della pensione. Invero, la responsabilita del datore di lavoro ex art 2116 cod civ si fonda su due elementi di fatto, l'inadempienza contributiva e la perdita totale o parziale della pensione a causa di tale inadempienza, e, conseguentemente, finche i due fatti non si siano verificati, il rapporto obbligatorio, nascente dalla responsabilita ex articolo 2116 cod civ, e ancora in corso. Tale rapporto e definito solo al momento in cui si siano compiutamente realizzate le condizioni per il conseguimento della pensione e, quindi, ove la perdita totale o parziale della stessa pensione si verifichi sotto l'impero del nuovo codice, e questo che deve regolare il rapporto fra il datore di lavoro ed il lavoratore. (Conf 1029'64).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2116
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)