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Sez. 1, Sentenza n. 1736 del 28/09/1970 (Rv. 347683 - 01)

TRIBUTI DEGLI ENTI PUBBLICI LOCALI - IMPOSTA AREE FABBRICABILI - ART 25 DELLA LEGGE N 246 DEL 1963 - DECLARATORIA DI ILLEGITTIMITA COSTITUZIONALE - EFFETTI - RATE D'IMPOSTA NON ANCORA SCADUTE E, COMUNQUE, NON ANCORA PAGATE ENTRO LA DATA DI PUBBLICAZIONE DELLA SENTENZA DELLA CORTE COSTITUZIONALE - OBBLIGO DI PAGAMENTO - INSUSSISTENZA - RATE PAGATE DOPO TALE DATA - RIPETIBILITA - RATE PAGATE PRIMA DI TALE DATA - IRRIPETIBILITA - PRESUPPOSTI.*
Stato
decisa il 1970-09-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/347683-01

TRIBUTI DEGLI ENTI PUBBLICI LOCALI - IMPOSTA AREE FABBRICABILI - ART 25 DELLA LEGGE N 246 DEL 1963 - DECLARATORIA DI ILLEGITTIMITA COSTITUZIONALE - EFFETTI - RATE D'IMPOSTA NON ANCORA SCADUTE E, COMUNQUE, NON ANCORA PAGATE ENTRO LA DATA DI PUBBLICAZIONE DELLA SENTENZA DELLA CORTE COSTITUZIONALE - OBBLIGO DI PAGAMENTO - INSUSSISTENZA - RATE PAGATE DOPO TALE DATA - RIPETIBILITA - RATE PAGATE PRIMA DI TALE DATA - IRRIPETIBILITA - PRESUPPOSTI.*

La sentenza della Corte costituzionale 23 maggio 1966, n 44, che ha dichiarato la illegittimita costituzionale dell'art 25, comma secondo, della legge 5 marzo 1963, n 246 (attributivo, per alcune categorie di comuni, del potere di applicare l'imposta sull'incremento di valore delle aree fabbricabili a carico di coloro che avessero alienato aree entro il decennio anteriore all'entrata in vigore della legge) esplica i suoi effetti sul rapporto tributario, sorto in base alla norma dichiarata illegittima, nel senso che, ancorche iscritte a ruolo, non sono dovute le rate d'imposta non ancora scadute o, comunque, non ancora soddisfatte entro il giorno della pubblicazione della sentenza medesima nella Gazzetta ufficiale e, se pagate successivamente, tali rate sono ripetibili con l'Azione di ripetizione d'indebito, soggetta al termine ordinario di prescrizione. La sentenza stessa non esplica, invece, alcun effetto rispetto al pagamento del tributo, o della rata d'imposta, che sia gia avvenuto entro la data predetta, in conformita all'accertamento divenuto definitivo - a seguito di concordato tributario, o altrimenti - alla data stessa, per non avere il contribuente esperito contro l'accertamento medesimo i rimedi giurisdizionali, con l'osservanza dei presupposti processuali e dei termini di decadenza propri del processo tributario (art 285, commi primo e terzo, del RD 14 settembre 1931, n 1175, contenente il tu delle leggi sulla finanza locale). (Conf 3823'69, mass n 344143).*

Riferimenti normativi: Legge 11/03/1953 num. 87 art. 30 CORTE COST., Legge 14/09/1931 num. 1175 art. 285 CORTE COST., Legge 05/03/1963 num. 246 art. 25 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)