Sez. L, Sentenza n. 648 del 23/01/1998 (Rv. 511877 - 01)
SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - OPPOSIZIONE - PROCEDIMENTO - LEGITTIMAZIONE | Ordinanza ingiunzione emessa a carico del solo rappresentante di una persona giuridica - Persona giuridica - Soggetto "interessato" ex art. 22 primo comma della legge n. 689 del 1981 a proporre opposizione - Configurabilità - Esclusione - Opposizione proposta dalla persona giuridica avverso ordinanza-ingiunzione contro il proprio rappresentante - Inammissibilità - Rilievo d'ufficio di tale inammissibilità in sede di legittimità - Necessità.
SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - OPPOSIZIONE - PROCEDIMENTO - LEGITTIMAZIONE
In tema di violazioni soggette a sanzioni pecuniarie amministrative, la responsabilità solidale della persona giuridica, ex art. 4, terzo comma, legge n. 689 del 1981, in ordine alla somma dovuta dal suo rappresentante, autore dell'illecito, non comporta che detta persona giuridica possa considerarsi "interessata", ai sensi dell'art. 22, primo comma, della stessa legge, a proporre opposizione contro l'ordinanza - ingiunzione emessa a carico del solo rappresentante, attese l'autonomia delle posizioni dei soggetti obbligati in solido - nei confronti di ciascuno dei quali sussiste l'obbligo della preventiva contestazione (in funzione della successiva ordinanza - ingiunzione) - e l'insussistenza di litisconsorzio necessario nelle obbligazioni solidali. Ne deriva che, ove il Pretore investito della opposizione proposta da una persona giuridica avverso ordinanza - ingiunzione emessa a carico del proprio rappresentante, senza rilevarne e dichiararne l'inammissibilità la abbia accolta nel merito, a tale declaratoria deve provvedere, anche d'ufficio, la Corte di Cassazione, in sede di decisione del ricorso proposto contro la sentenza pretorile dall'autorità che ha emesso l'ordinanza - ingiunzione.
Riferimenti normativi: Legge 24/11/1981 num. 689 art. 4, Legge 24/11/1981 num. 689 art. 14, Legge 24/11/1981 num. 689 art. 18 CORTE COST. PENDENTE, Legge 24/11/1981 num. 689 art. 22 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)