Sez. 1, Sentenza n. 6549 del 11/06/1993 (Rv. 482766 - 01)
Sanzioni amministrative - Applicazione - Opposizione - Procedimento - Legittimazione | Violazione del codice della strada - Sanzione amministrativa - Irrogazione nei confronti del solo proprietario del veicolo - Conducente del veicolo non individuato dall'autorità - Legittimazione a proporre opposizione - Insussistenza.
Sanzioni amministrative - Applicazione - Opposizione - Procedimento - Legittimazione
La legittimazione all'opposizione all'ordinanza-ingiunzione irrogativa di sanzione amministrativa deriva non dall'interesse di fatto che il soggetto può avere alla rimozione del provvedimento (quale l'interesse ad eliminare la condizione per l'esercizio dell'eventuale azione di regresso), ma dall'interesse giuridico che il soggetto ha alla rimozione di un provvedimento del quale esso sia diretto destinatario. Ne consegue che, con riguardo a sanzione amministrativa irrogata per violazione al codice della strada, il conducente del veicolo con il quale sia stata commessa la violazione, ove non sia stato individuato dall'Autorità, non è legittimato a proporre opposizione avverso l'ordinanza-ingiunzione emessa nei confronti del solo proprietario del veicoli, responsabile in solido della violazione.
Riferimenti normativi: Legge 24/11/1981 num. 689 art. 14, Legge 24/11/1981 num. 689 art. 18 CORTE COST. PENDENTE, Legge 24/11/1981 num. 689 art. 22 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)