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Sez. U, Sentenza n. 595 del 26/01/1979 (Rv. 396731 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - INTERVENTO IN CAUSA DI TERZI - SU ISTANZA DI PARTE (CHIAMATA) - IN GENERE - CHIAMATA DEL TERZO, INDICATO DAL CONVENUTO QUALE UNICO E DIRETTO OBBLIGATO IN RELAZIONE ALLA PRETESA DELL'ATTORE - CONDANNA DEL CHIAMATO DIRETTAMENTE NEI CONFRONTI DELL'ATTORE - AMMISSIBILITA.*
Stato
decisa il 1979-01-26
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/396731-01

PROCEDIMENTO CIVILE - INTERVENTO IN CAUSA DI TERZI - SU ISTANZA DI PARTE (CHIAMATA) - IN GENERE - CHIAMATA DEL TERZO, INDICATO DAL CONVENUTO QUALE UNICO E DIRETTO OBBLIGATO IN RELAZIONE ALLA PRETESA DELL'ATTORE - CONDANNA DEL CHIAMATO DIRETTAMENTE NEI CONFRONTI DELL'ATTORE - AMMISSIBILITA.*

Qualora il convenuto chiami in giudizio un terzo, al fine della propria liberazione e dell'individuazione del terzo medesimo quale unico e diretto obbligato in ordine alla pretesa attrice (nella specie, domanda risarcitoria per i danni conseguenti ad incidente stradale), la sostanziale unitarieta del rapporto dedotto in causa implica che il giudice, senza incorrere in violazione del principio della corrispondenza fra chiesto e pronunciato, puo accogliere quella pretesa nei confronti del chiamato, pur in difetto di una espressa istanza, in tal senso da parte dell'attore. (Conf 837/76, mass n 379498).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 102 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 106, Cod. Proc. Civ. art. 112

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)