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Sez. 3, Sentenza n. 723 del 27/01/1988 (Rv. 457157 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - INTERVENTO IN CAUSA DI TERZI - SU ISTANZA DI PARTE (CHIAMATA) - IN GENERE - CHIAMATA DEL TERZO QUALE UNICO LEGITTIMATO PASSIVO - ESTENSIONE AUTOMATICA DELLA DOMANDA AL CHIAMATO IN CAUSA.*
Stato
decisa il 1988-01-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/457157-01

PROCEDIMENTO CIVILE - INTERVENTO IN CAUSA DI TERZI - SU ISTANZA DI PARTE (CHIAMATA) - IN GENERE - CHIAMATA DEL TERZO QUALE UNICO LEGITTIMATO PASSIVO - ESTENSIONE AUTOMATICA DELLA DOMANDA AL CHIAMATO IN CAUSA.*

Qualora il convenuto chiami in giudizio un terzo, al fine della propria liberazione e dell'individuazione del terzo medesimo quale unico e diretto obbligato in ordine alla pretesa attrice (nella specie, domanda risarcitoria per i danni conseguenti ad immissioni di acqua piovana, proposta dal conduttore nei confronti del locatore e chiamata in causa del comune da parte del convenuto), la sostanziale unitarietà del rapporto dedotto in causa implica che il giudice, senza incorrere in violazione del principio della corrispondenza fra chiesto e pronunciato, può accogliere quella pretesa nei confronti del chiamato, pur in difetto di una espressa istanza, in tal senso, da parte dell'attore. (V 6159/82, mass n 423841; (Conf 5486/86, mass n 448012; (Conf 182/82, mass n 417871; (Conf 833/81, mass n 411320; (Conf 595/79, mass n 396731; (Conf 837/76, mass n 379498).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 106, Cod. Proc. Civ. art. 112

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)