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Sez. 3, Sentenza n. 833 del 10/02/1981 (Rv. 411320 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - INTERVENTO IN CAUSA DI TERZI - SU ISTANZA DI PARTE (CHIAMATA) - IN GENERE - SU ISTANZA DEL CONVENUTO - TERZO CHIAMATO QUALE UNICO SOGGETTO TENUTO A RISPONDERE ALLA PRETESA DELL'ATTORE - ESTENSIONE DELLA DOMANDA ORIGINARIA AL CHIAMATO - AUTOMATISMO.*
Stato
decisa il 1981-02-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/411320-01

PROCEDIMENTO CIVILE - INTERVENTO IN CAUSA DI TERZI - SU ISTANZA DI PARTE (CHIAMATA) - IN GENERE - SU ISTANZA DEL CONVENUTO - TERZO CHIAMATO QUALE UNICO SOGGETTO TENUTO A RISPONDERE ALLA PRETESA DELL'ATTORE - ESTENSIONE DELLA DOMANDA ORIGINARIA AL CHIAMATO - AUTOMATISMO.*

Qualora il convenuto chiami in giudizio un terzo non al fine di far valere un rapporto di garanzia nei suoi confronti, bensi al fine della propria liberazione e dell'individuazione di costui quale unico e diretto obbligato in ordine alla pretesa attrice (nella specie, domanda risarcitoria per i danni conseguiti ad infiltrazioni d'acqua dall'appartamento sovrastante), la sostanziale unitarieta del rapporto dedotto in causa implica che il giudice, senza incorrere nella violazione del principio della corrispondenza fra chiesto e pronunciato, puo accogliere quella pretesa nei confronti del chiamato, pur in difetto di una espressa istanza in tale senso da parte dell'attore, avendo la chiamata del terzo proprio il compito di supplire al difetto di citazione in giudizio, ad opera dell'attore, del soggetto indicato dal convenuto come obbligato in sua vece e contro il quale dovra emettersi la condanna. (Conf 2830/79, mass n 399148; (Conf 595/79, mass n 396731; (Conf 1404/77, mass n 385119; (Conf 837/76, mass n 379498; (Conf 2408/71, mass n 353361).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 106, Cod. Proc. Civ. art. 112

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)