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Sez. 2, Sentenza n. 10927 del 24/05/2005 (Rv. 582482 - 01)

CONTRATTI IN GENERE - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - PER INADEMPIMENTO - IN GENERE - RAPPORTO TRA DOMANDA DI ADEMPIMENTO E DOMANDA DI RISOLUZIONE - IMPUTABILITÀ DELL'INADEMPIMENTO, COLPA O DOLO | Domanda di adempimento in forma specifica proposta dalla parte adempiente - Successiva domanda di risoluzione - Proponibilità in qualsiasi fase e grado del giudizio - Domanda di risoluzione proposta dalla controparte in atti successivi alla comparsa di risposta - Inammissibilità.
Stato
decisa il 2005-05-24
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/582482-01

CONTRATTI IN GENERE - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - PER INADEMPIMENTO - IN GENERE - RAPPORTO TRA DOMANDA DI ADEMPIMENTO E DOMANDA DI RISOLUZIONE - IMPUTABILITÀ DELL'INADEMPIMENTO, COLPA O DOLO

L'art. 1453 cod. civ., derogando ai principi di ordine processuale che vietano la "mutatio libelli" in corso di causa, consente di sostituire in qualsiasi fase e grado del giudizio alla originaria domanda di adempimento in forma specifica quella di risoluzione, ma tale facoltà è attribuita solamente alla parte che abbia chiesto l'adempimento e non anche a quella che in giudizio ad essa si opponga, la quale è pertanto tenuta a spiegare tempestivamente eventuale domanda di risoluzione.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1453, Cod. Proc. Civ. art. 183 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 184 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 345

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)