Sez. 1, Sentenza n. 5236 del 07/03/2007 (Rv. 594901 - 01)
FAMIGLIA - POTESTÀ DEI GENITORI | Minore - Sottrazione internazionale - Convenzione di Lussemburgo 20 maggio 1980 e Convenzione de L'Aja 25 ottobre 1980 - Finalità - Ambito di applicazione - Diversità - Convenzione de L'Aja - Scopo - Tutela della situazione di fatto - Provvedimento di affidamento - Rilevanza come elemento integrante la situazione di fatto - Ammissibilità.
FAMIGLIA - POTESTÀ DEI GENITORI
Le norme di cui alla Convenzione di Lussemburgo 20 maggio 1980, in materia di riconoscimento ed esecuzione delle decisioni in materia di affidamento dei minori e di ristabilimento dell'affidamento, e quelle di cui alla Convenzione de L'Aja 25 ottobre 1980, sugli aspetti civili della sottrazione internazionale di minori, entrambe rese esecutive con la legge di autorizzazione alla ratifica 15 gennaio 1994, n. 64, pur avendo la medesima finalità di tutela dell'interesse del minore dal pregiudizio derivante dai trasferimenti indebiti, hanno contenuto, funzione e condizioni di applicazione del tutto diversi: la Convenzione di Lussemburgo presuppone che, anteriormente al trasferimento di un minore attraverso una frontiera internazionale, sia stata adottata, in uno Stato contraente, una decisione esecutiva sull'affidamento ovvero che, successivamente al trasferimento, sia stato pronunciato un provvedimento sull'affidamento dichiarativo della illiceità del trasferimento stesso; è invece scopo esclusivo della Convenzione de L'Aja il ripristino dello "status quo" di residenza del minorenne, da cui deriva l'irrilevanza di un titolo di affidamento, se non al limitato e provvisorio fine di legittimare, alle condizioni stabilite dall'art. 3 della medesima Convenzione, la persona che svolge di fatto la funzione di affidatario a richiedere il rientro del minorenne. Sussistono, pertanto, i presupposti per l'applicazione della Convenzione de L'Aja allorché il tribunale per i minorenni sia stato richiesto dal P.M., non del riconoscimento o dell'esecuzione di un provvedimento straniero di affidamento, bensì della reintegrazione della situazione di fatto presso la famiglia affidataria in cui viveva il minore prima del suo mancato rientro illecito, ed il provvedimento medesimo sia assunto come mero elemento integrante la situazione di fatto (affidamento effettivamente esercitato, in conformità ad un provvedimento valido secondo la legge dello Stato richiedente, dove il minore avevano la sua abituale residenza) di cui è reclamato il ripristino mediante l'ordine urgente di rimpatrio.
Riferimenti normativi: Legge 15/01/1995 num. 64, Tratt. Internaz. 20/05/1980, Tratt. Internaz. 25/10/1980
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)