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Sez. 1, Sentenza n. 9501 del 23/09/1998 (Rv. 519461 - 01)

CAPACITÀ DELLA PERSONA FISICA - POTESTÀ DEI GENITORI - GENITORI - CONDOTTA PREGIUDIZIEVOLE AL FIGLIO - IN GENERE | Illecita sottrazione internazionale di minori da parte di un genitore - Rimedi - Normativa della Convenzione di Lussemburgo del 20 Maggio 1980 e della Convenzione dell'Aja del 25 Ottobre 1980 - Differenze e rispettivi ambiti - Fattispecie.
Stato
decisa il 1998-09-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/519461-01

CAPACITÀ DELLA PERSONA FISICA - POTESTÀ DEI GENITORI - GENITORI - CONDOTTA PREGIUDIZIEVOLE AL FIGLIO - IN GENERE

In tema di illecita sottrazione internazionale di minori, le norme di cui alla Convenzione di Lussemburgo del 20 Maggio 1980 e quelle di cui alla Convenzione dell'Aja del 25 Ottobre 1980, pur avendo la medesima finalità di tutela dell'interesse del minore dal pregiudizio derivante dai trasferimenti indebiti, hanno funzione e condizioni di applicazione del tutto diversi. Presupposto della prima è, infatti, che, anteriormente al trasferimento di un minore attraverso una frontiera internazionale, sia stata adottata, in uno Stato contraente, una decisione esecutiva sull'affidamento o sul diritto di visita ovvero, successivamente al trasferimento, sia stato pronunciato un provvedimento sull'affidamento dichiarativo della illiceità del trasferimento stesso. La Convenzione dell'Aja, invece, prescinde completamente dalla esistenza di un titolo giuridico di affidamento, avendo lo scopo esclusivo di tutelare l'affidamento quale situazione di mero fatto, da reintegrare con l'immediato ritorno del minore nel proprio Stato di residenza abituale, sicché il trasferimento è considerato illecito quando avviene in violazione del diritto di custodia, derivi esso dalla legge, dalla decisione giudiziaria o da un accordo, purché sia effettivamente esercitato.(Nell'affermare il principio di diritto di cui in massima, la S.C. ha ritenuto applicabile la Convenzione dell'Aja nel caso di specie - in cui due minori, figli di madre britannica e di padre italiano, erano stati dal giudice britannico affidati provvisoriamente alla madre, e, tratti con sè dal padre in Italia per una vacanza autorizzata, non erano stati fatti rientrare in Gran Bretagna alla scadenza stabilita - alla stregua della considerazione che al giudice nazionale non era stato richiesto di dare esecuzione a provvedimenti sull'affidamento dei minori pronunciati dal giudice straniero - già riconosciuto dallo stesso giudice nazionale con un precedente decreto con il quale questi aveva dato esecuzione nello Stato a detti provvedimenti - bensì di adottare la misura di immediato rientro dei minori presso il genitore la cui condizione di affidatario emergeva proprio dalla incontestata esecuzione delle decisioni britanniche nello Stato italiano).

Riferimenti normativi: Legge 15/01/1994 num. 64 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)