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Sez. 4, Sentenza n. 24010 del 03/04/2003 Ud. (dep. 26/05/2004) Rv. 228565 - 01

LAVORO - PREVENZIONE INFORTUNI - SUL LAVORO | Coordinatore per l'esecuzione dei lavori - Compiti - Ambito di responsabilità - Fattispecie.
Stato
decisa il 2003-04-03
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/228565-01

LAVORO - PREVENZIONE INFORTUNI - SUL LAVORO

In materia di infortuni sul lavoro, il coordinatore per l'esecuzione dei lavori - figura introdotta dall'art. 5 D.Lgs. n. 494 del 1996 in attuazione della Direttiva 92/57/CEE sulle prescrizioni minime di sicurezza e di salute nei cantieri temporanei o mobili - deve assicurare, nel caso della effettuazione dei lavori, il collegamento fra impresa appaltatrice e committente al fine di realizzare la migliore organizzazione ed ha il compito di adeguare il piano di sicurezza in relazione alla evoluzione dei lavori, di vigilanza sul rispetto del piano stesso e di sospendere, in caso di pericolo grave e imminente, le singole lavorazioni. Ne consegue che egli è responsabile delle conseguenze derivanti dalla violazione di tale posizione di garanzia. (Nella fattispecie l'imputato, coordinatore dei lavori, non aveva impedito una modifica del piano di sicurezza in esito alla quale il crollo del solaio aveva determinato la morte di un operaio).

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 14/08/1996 num. 494 art. 5, Cod. Pen. art. 589 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)