Sez. 2, Sentenza n. 3366 del 20/02/2004 (Rv. 570322 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - DOMANDE - NUOVE - "CAUSA PETENDI ET PETITUM" | Giudizio di appello - Diversa qualificazione giuridica dei fatti dedotti dalle parti - Ammissibilità - Introduzione in appello di un nuovo tema di indagine e di decisione alterante i termini della controversia - Ammissibilità - Esclusione - Fattispecie.
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - DOMANDE - NUOVE - "CAUSA PETENDI ET PETITUM"
Il potere - dovere del giudice di merito di interpretare la domanda e di qualificare giuridicamente i fatti allegati e le domande proposte incontra - anche in appello - un limite nell'oggetto della contestazione, all'interno del quale la decisione deve essere mantenuta, cosicché' il giudice, nel definire e qualificare i rapporti tra le parti, non può esorbitare dalle loro richieste né introdurre un nuovo tema di indagine. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha ritenuto viziata da ultra petizione la sentenza di appello con cui, a fronte di una sentenza di primo grado avente ad oggetto l'accertamento della sussistenza o meno di un diritto di uso esclusivo su un piazzale, e della riproposizione della medesima domanda in appello, il giudice aveva modificato la domanda proposta dagli attori, qualificandola come "confessoria servitutis", e riconoscendo in capo agli stessi il diritto ad una servitù di parcheggio sul medesimo piazzale, che non aveva formato oggetto di domanda).
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 345, Cod. Proc. Civ. art. 112
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)