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Sez. U, Sentenza n. 41 del 24/02/2000 (Rv. 534333 - 01)

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - IN GENERE | D.Lgs n.80/1998 - Devoluzione al giudice ordinario - Discrimine temporale - Determinazione - Criteri - Controversie aventi ad oggetto il risarcimento del danno da illecito permanente - Cessazione della permanenza - Riferimento - Necessità.
Stato
decisa il 2000-02-24
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/534333-01

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - IN GENERE

L'art. 45, diciassettesimo comma, del D.Lgs. n. 80 del 1998, nel trasferire al giudice ordinario le controversie in materia di pubblico impiego privatizzato, pone il discrimine temporale tra giurisdizione ordinaria e amministrativa con riferimento non ad un atto giuridico o al momento di instaurazione della controversia bensì al dato storico costituito dall'avverarsi dei fatti materiali e delle circostanze poste a base della pretesa avanzata; pertanto, se la lesione del diritto del lavoratore è prodotta da un atto, provvedimentale o negoziale, deve farsi riferimento all'epoca della sua emanazione, mentre laddove la pretesa abbia origine da un comportamento illecito permanente del datore di lavoro, si deve avere riferimento al momento di realizzazione del fatto dannoso e quindi al momento di cessazione della permanenza (nella specie, i lavoratori, medici dipendenti ASL, lamentavano il danno loro derivante dalla mancata organizzazione del lavoro libero - professionale intramurario e, poiché l'omissione perdurava all'epoca di instaurazione della domanda nell'ottobre 1998, la Corte ha dichiarato la giurisdizione del giudice ordinario).

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 31/03/1998 num. 80 art. 45 com. 17 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)