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Sez. 5, Sentenza n. 8153 del 23/05/2003 (Rv. 563459 - 01)

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - DICHIARAZIONE ANNUALE - IN GENERE | Rettifica ed emenda da parte del contribuente - Ammissibilità - Fondamento - Fattispecie relativa a interessi su crediti di imposta maturati nel vigore del d.P.R. n. 597 del 1973, ma "erroneamente" tassati in ragione dell'art. 56 del d.P.R. n. 917 del 1986.
Stato
decisa il 2003-05-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/563459-01

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - DICHIARAZIONE ANNUALE - IN GENERE

La dichiarazione dei redditi del contribuente, affetta da errore, sia esso di fatto che di diritto, commesso dal dichiarante nella sua redazione, alla luce del d.P.R. n. 600 del 1973, nel testo applicabile "ratione temporis", è - in linea di principio - emendabile e ritrattabile, quando dalla medesima possa derivare l'assoggettamento del dichiarante ad oneri contributivi diversi e più gravosi di quelli che, sulla base della legge, devono restare a suo carico. Ciò in quanto: la dichiarazione dei redditi non ha natura di atto negoziale e dispositivo, ma reca una mera esternazione di scienza e di giudizio, modificabile in ragione dell'acquisizione di nuovi elementi di conoscenza e di valutazione sui dati riferiti, e costituisce un momento dell'"iter" procedimentale volto all'accertamento dell'obbligazione tributaria; l'art. 9, commi settimo e ottavo, del d.P.R. n. 600 del 1973, nel testo vigente in quel tempo, non pone alcun limite temporale all'emendabilità e alla ritrattabilità della dichiarazione dei redditi risultanti da errori commessi dal contribuente; un sistema legislativo che intendesse negare in radice la rettificabilità della dichiarazione, darebbe luogo a un prelievo fiscale indebito e, pertanto, non compatibile con i principi costituzionali della capacità contributiva (art. 53, comma primo, Cost.) e dell'oggettiva correttezza dell'azione amministrativa (art. 97, comma primo, Cost.)(In applicazione di tale principio la Corte ha accolto il ricorso dell'impresa contribuente che, con istanza presentata all'Intendenza di Finanza, aveva richiesto il rimborso di quanto "erroneamente" pagato a titolo di IRPEG e di ILOR in materia di interessi, maturati nel vigore del d.P.R. n. 597 del 1973, su crediti d'imposta vantati nei confronti dell'Amministrazione, qualificati - anche nel corso delle fasi del giudizio di merito - come aventi natura "compensativa", e perciò esenti da tributo in base alla disciplina anteriore, ma che erano stati inclusi nel reddito imponibile, e perciò tassati, ai sensi del sopravvenuto art. 56 del d.P.R. n. 917 del 1986, applicabile retroattivamente, ai sensi dell'art. 36 del d.P.R. n. 42 del 1988, in quanto "la relativa dichiarazione, validamente presentata" dal contribuente era risultata conforme alla subentrata disposizione di cui all'art. 56 cit.).

Riferimenti normativi: DPR 29/09/1973 num. 600 art. 9 CORTE COST., DPR 29/09/1973 num. 597 art. 41, DPR 29/09/1973 num. 597 art. 44, DPR 22/12/1986 num. 917 art. 41, DPR 22/12/1986 num. 917 art. 56, DPR 04/02/1988 num. 42 art. 36 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)