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Sez. L, Sentenza n. 13835 del 19/10/2000 (Rv. 541047 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - PENSIONI - LIQUIDAZIONE - CUMULO CON LA RETRIBUZIONE | Cumulo della pensione di anzianità o di vecchiaia con il reddito da lavoro (dipendente o autonomo) - Applicabilità della norma transitoria di cui all'art. 10, comma ottavo, D.Lgs. n. 503 del 1992 - Condizioni - Raggiungimento entro il 31 dicembre 1994 della contribuzione minima per la liquidazione della pensione - Necessità - Requisiti ulteriori - Esclusione.
Stato
decisa il 2000-10-19
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/541047-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - PENSIONI - LIQUIDAZIONE - CUMULO CON LA RETRIBUZIONE

In materia di cumulo tra pensione di anzianità o vecchiaia e reddito da lavoro (dipendente o autonomo) l'applicabilità della norma transitoria di cui all'art. 10, comma ottavo, del D.Lgs. n. 503 del 1992 (come modificato dall'art. 11 della legge n. 537 del 1993) - che consente il mantenimento, anche dopo l'entrata in vigore del D.Lgs. n. 503 cit., del precedente regime se più favorevole - è subordinata all'unica condizione di aver completato entro il 31 dicembre 1994 la contribuzione minima per la liquidazione della pensione, senza che assumano rilievo altre circostanze come la liquidazione della pensione.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 30/12/1992 num. 503 art. 10 com. 8 CORTE COST., Legge 24/12/1993 num. 537 art. 11 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)