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Sez. 2, Sentenza n. 8372 del 29/07/1995 (Rv. 493492 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - NULLITÀ - IN GENERE | Inesistenza - Nozioni rispettive - Ricorso per cassazione - Notificazione nel domicilio eletto presso il difensore di più resistenti - Consegna di una unica copia - Nullità della notifica - Costituzione tempestiva dei resistenti - Sanatoria.
Stato
decisa il 1995-07-29
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/493492-01

PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - NULLITÀ - IN GENERE

La notificazione è giuridicamente inesistente quando manchi del tutto o sia effettuata in modo assolutamente non previsto dal codice di rito, ossia sia tale da non consentirne l'assunzione nel tipico atto delineato dalla legge; essa è, invece, nulla allorquando è effettuata in un luogo diverso o con consegna della copia a persona diversa da quella stabilita dalla legge, ma che abbiano sempre qualche riferimento con il destinatario della notificazione stessa. Pertanto, è nulla, e non inesistente, la notificazione del ricorso per cassazione avvenuta nel domicilio eletto presso il difensore di più resistenti, con consegna di un'unica copia a mani di persona addetta allo studio; nullità che non può essere, però, dichiarata nel caso in cui i resistenti stessi si siano costituiti, notificando tempestivamente il controricorso, nel termine di cui all'art. 370 cod. proc. civ..

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 156, Cod. Proc. Civ. art. 157, Cod. Proc. Civ. art. 160

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)