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Sez. L, Sentenza n. 12674 del 29/08/2003 (Rv. 566387 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - PENSIONE DI INVALIDITÀ - REVOCA - IN GENERE | Giudizio promosso per contestare la revoca o la soppressione di un trattamento assistenziale - Oggetto dell'indagine - Legittimità o meno del provvedimento amministrativo - Esclusione - Verifica del diritto del soggetto alla prestazione - Sussistenza - Necessità di effettuare una comparazione con lo stato di salute precedentemente accertati - Sussistenza solo in caso di accertamento dello stesso con sentenza.
Stato
decisa il 2003-08-29
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/566387-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - PENSIONE DI INVALIDITÀ - REVOCA - IN GENERE

Le controversie in materia di soppressione, per asserito miglioramento, di pensione di invalidità civile, di assegno di invalidità civile o di indennità di accompagnamento, al pari di quelle concernenti il diritto di ottenere per la prima volta tali prestazioni, negate in sede amministrativa, non danno luogo ad una impugnativa del provvedimento amministrativo di soppressione, ma hanno direttamente ad oggetto il diritto del cittadino di ottenere quella tutela diretta che la legge gli accorda, con la conseguenza che il giudice non è tenuto ad accertare la legittimità o meno del provvedimento amministrativo di diniego o soppressione, con la comparazione, nel secondo caso, con la situazione risultante all'epoca della concessione amministrativa della prestazione, essendo irrilevante la eventuale erroneità del primo accertamento amministrativo; la comparazione è necessaria, invece, per le prestazioni che siano state concesse in forza di sentenza, atteso che in tal caso il giudicato si estende anche alla valutazione del carattere invalidante delle malattie che, se invariate, non possono essere diversamente valutate.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2909 CORTE COST., Legge 14/04/1939 num. 636 art. 10 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)