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Sez. U, Sentenza n. 9616 del 24/03/1995 Ud. (dep. 14/09/1995) Rv. 202018 - 01

Impugnazioni - Interesse ad impugnare | Pubblico Ministero - Violazione od erronea applicazione di norma giuridica - Sussistenza dell'interesse - Condizioni - Attualità e concretezza - Necessità - Fattispecie relativa ad impugnazione diretta a conseguire la pronuncia di una formula di proscioglimento più favorevole per l'imputato.
Stato
decisa il 1995-03-24
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/202018-01

Impugnazioni - Interesse ad impugnare

Il Pubblico Ministero, avuto riguardo alla natura di parte pubblica che lo caratterizza ed alla fondamentale funzione di vigilanza sull'osservanza delle leggi e sulla pronta e regolare amministrazione della giustizia che gli è assegnata dall'art. 73 dell'ordinamento giudiziario, deve ritenersi titolare di un interesse ad impugnare ogni qual volta ravvisi la violazione o l'erronea applicazione di una norma giuridica, sempre che tale interesse presenti i caratteri della concretezza e dell'attualità, e cioè che con il proposto gravame si intenda perseguire un risultato non soltanto teoricamente corretto ma anche praticamente favorevole. (In applicazione di detto principio la Corte ha riconosciuto la sussistenza di un interesse concreto ed attuale del Pubblico Ministero ad ottenere la modifica della formula di proscioglimento dell'imputato da quella "perché il fatto non è preveduto dalla legge come reato", la quale, consistendo nell'affermazione della completa infondatezza dell'accusa sul piano giuridico, ai fini del riconoscimento dell'innocenza dell'imputato assume un valore ben maggiore di quello che può attribuirsi alla prima).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 568 com. 4, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 568 com. 4, Regio Decr. 30/01/1941 num. 12 art. 73

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)