diritto.io

Sez. 2, Sentenza n. 12393 del 10/03/2011 Cc. (dep. 28/03/2011) Rv. 249413 - 01

REATO - ESTINZIONE (CAUSE DI) - REMISSIONE DI QUERELA | Declaratoria di estinzione del reato per remissione di querela - Ricorso del P.M. per violazione di legge (art. 155 cod. pen. e 340 cod. proc. pen.) - Inammissibilità per difetto di interesse - Sussistenza - Ragioni.
Stato
decisa il 2011-03-10
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/249413-01

REATO - ESTINZIONE (CAUSE DI) - REMISSIONE DI QUERELA

È inammissibile per difetto di interesse il ricorso per cassazione - avverso la sentenza che dichiari l'estinzione del reato per remissione di querela - proposto dal Pubblico ministero per dedurre che l'imputato non è stato posto in condizioni di esprimere validamente la volontà di accettare o ricusare la remissione, trattandosi di interesse che può essere riconosciuto solo in capo all'imputato stesso.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 155, Cod. Pen. art. 568 com. 4, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 340 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)