Sez. 3, Sentenza n. 14450 del 22/06/2006 (Rv. 590862 - 01)
NOTARIATO - RESPONSABILITÀ PROFESSIONALE | Obblighi - Attività di consulenza - Sussistenza - Fattispecie relativa a cessione di credito nei confronti di ente pubblico.
NOTARIATO - RESPONSABILITÀ PROFESSIONALE
Tra gli obblighi accessori del notaio stipulante rientra l'attività' di consulenza rispetto allo scopo tipico dell'atto, con la conseguenza che qualora oggetto della prestazione sia la cessione di un credito da appalto che il cedente vanta nei confronti di un ente pubblico (cessione che, diversamente da quella tipica prevista dagli artt. 1260 e ss. cod. civ., comporta che l'adesione dell'amministrazione interessata è indispensabile per il perfezionamento della fattispecie), il notaio non può limitarsi a trattare solo i rapporti interni tra le parti, ma deve indicare loro le peculiare disciplina del negozio. (Nella specie all'atto di cessione era stata allegata una certificazione del debitore ceduto attestante l'esistenza del credito, ma successivamente l'ente aveva comunicato di non aderire alla cessione e pagato il debito all'originario creditore, che aveva trattenuto l'importo. La S.C., in applicazione del principio sopra riportato, ha cassato la sentenza di merito che aveva escluso la responsabilità del notaio).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1260 CORTE COST., Legge 20/03/1865 num. 2248 art. 9, Legge 20/03/1865 num. 2248 art. 339, Legge 18/11/1923 num. 2240 art. 70 com. 3, Legge 11/02/1994 num. 109 CORTE COST. PENDENTE, DPR 21/12/1999 num. 554 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)