Sez. 5, Sentenza n. 7207 del 12/05/2003 (Rv. 562892 - 01)
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - TASSE SULLE CONCESSIONI GOVERNATIVE - IN GENERE | Tassa per l'iscrizione nel registro delle imprese - Rimborso - Termine triennale di decadenza - Tempestività della domanda - Accertamento - Data di spedizione - Rilevanza.
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - TASSE SULLE CONCESSIONI GOVERNATIVE - IN GENERE
In tema di rimborso della tassa di concessione governativa per l'iscrizione nel registro delle imprese, la relativa istanza va considerata tempestiva purché spedita, a mezzo del servizio postale, entro il termine triennale stabilito dall'art. 13 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 641, senza che rilevi la circostanza che essa sia pervenuta all'amministrazione destinataria dopo la scadenza del termine anzidetto.
Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 641 art. 13 CORTE COST., Legge 23/12/1998 num. 448 art. 11 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)