Sez. 1, Sentenza n. 11973 del 25/10/1999 (Rv. 530784 - 01)
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - TASSE SULLE CONCESSIONI GOVERNATIVE - IN GENERE | Iscrizione delle società nel registro delle imprese - Tassa per il rinnovo della iscrizione annuale - Rimborso - Richiesta - Termine triennale ex art. 13, secondo comma, d.P.R. n. 641 del 1972 - Applicabilità - Tempestività della domanda - Accertamento - Data di spedizione - Rilevanza.
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - TASSE SULLE CONCESSIONI GOVERNATIVE - IN GENERE
Il termine di tre anni dal giorno del pagamento, stabilito a pena di decadenza dall'art. 13, secondo comma, del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 641, per la restituzione di tasse (di concessione governativa) erroneamente pagate, vale anche per il rimborso della tassa di concessione governativa per la iscrizione delle società nel registro delle imprese per ogni anno solare successivo alla iscrizione, di cui all'art. 3 del D.L. 19 dicembre 1984 n. 853 (convertito in legge 17 febbraio 1985 n. 17) e successive modificazioni, corrisposta in applicazione di norme incompatibili con il diritto comunitario. Ai fini della verifica della tempestività della presentazione della domanda di rimborso devesi avere riguardo alla data di spedizione e non a quella di ricezione della domanda stessa da parte dell'amministrazione finanziaria.
Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 641 art. 13 CORTE COST., Decreto Legge 19/12/1984 num. 853 art. 3, Legge 17/02/1985 num. 17 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)