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Sez. 1, Sentenza n. 567 del 14/03/1984 Cc. (dep. 02/05/1984) Rv. 163942 - 01

TRIBUNALE PER I MINORENNI - DICHIARAZIONE DI ILLEGITTIMITÀ DELL'ART. 9 R.D.L. 1934/1404 - CONSEGUENZE - IMPUTATO MINORE GIUDICATO IN PRIMO GRADO CON ALTRO COIMPUTATO MAGGIORENNE DAL TRIBUNALE ORDINARIO - INVALIDAZIONE DEL GIUDIZIO - ESCLUSIONE - GIUDIZIO DI GRAVAME - COMPETENZA DELLA SEZIONE PER I MINORENNI DELLA CORTE DI APPELLO - FATTISPECIE.*
Stato
decisa il 1984-03-14
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/163942-01

TRIBUNALE PER I MINORENNI - DICHIARAZIONE DI ILLEGITTIMITÀ DELL'ART. 9 R.D.L. 1934/1404 - CONSEGUENZE - IMPUTATO MINORE GIUDICATO IN PRIMO GRADO CON ALTRO COIMPUTATO MAGGIORENNE DAL TRIBUNALE ORDINARIO - INVALIDAZIONE DEL GIUDIZIO - ESCLUSIONE - GIUDIZIO DI GRAVAME - COMPETENZA DELLA SEZIONE PER I MINORENNI DELLA CORTE DI APPELLO - FATTISPECIE.*

In relazione alla sentenza della Corte costituzionale n. 222 del 1983, che ha dichiarato la illegittimità dell'art. 9 R.d.l. 1934/1404, spetta alla Sezione per i minorenni della Corte di appello la Competenza funzionale ed esclusiva a celebrare il giudizio di gravame a carico di imputato minore, giudicato in primo grado, con altro coimputato maggiorenne, dal tribunale ordinario; e ciò perché il principio "tempus regit actum" trova applicazione anche nella ipotesi in discorso, non potendosi ritenere invalidato ciò che fu compiuto nel rispetto della normativa precedente. (nella specie, sulla base dell'enunciato principio, si è sottolineata la esigenza della immediata operatività della regolamentazione voluta dalla Corte costituzionale con la richiamata decisione, ribadendosi che il giudizio di appello nei confronti di imputato minorenne deve essere riservato alla Competenza esclusiva e funzionale del giudice di appello minorile, individuato nella Sezione per i minorenni della Corte di appello).*

Riferimenti normativi: Regio Decr. Legge 20/07/1934 num. 1404 CORTE COST., Legge 27/05/1935 num. 835 art. 9 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)