Sez. 4, Sentenza n. 1594 del 01/08/1985 Cc. (dep. 16/08/1985) Rv. 170241 - 01
TRIBUNALE PER I MINORENNI - DICHIARAZIONE DI ILLEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE DELL'ART. 9 R.D.L. 20 LUGLIO 1934 N. 1404 - SENTENZE PRONUNCIATE DAI TRIBUNALI ORDINARI NEI CONFRONTI DI COIMPUTATI MINORENNI ANTERIORMENTE ALLA PUBBLICAZIONE DELLA SENTENZA DELLA CORTE COSTITUZIONALE - VALIDITÀ - COMPETENZA A CONOSCERE DEGLI APPELLI CONTRO LE SENTENZE SUDDETTE - ATTRIBUZIONE ALLA SEZIONE PER I MINORENNI DELLA CORTE DI APPELLO.*
TRIBUNALE PER I MINORENNI - DICHIARAZIONE DI ILLEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE DELL'ART. 9 R.D.L. 20 LUGLIO 1934 N. 1404 - SENTENZE PRONUNCIATE DAI TRIBUNALI ORDINARI NEI CONFRONTI DI COIMPUTATI MINORENNI ANTERIORMENTE ALLA PUBBLICAZIONE DELLA SENTENZA DELLA CORTE COSTITUZIONALE - VALIDITÀ - COMPETENZA A CONOSCERE DEGLI APPELLI CONTRO LE SENTENZE SUDDETTE - ATTRIBUZIONE ALLA SEZIONE PER I MINORENNI DELLA CORTE DI APPELLO.*
Mentre le sentenze pronunciate dai tribunali ordinari nei confronti di coimputati minorenni alla data del commesso reato anteriormente alla pubblicazione della sentenza della Corte costituzionale n. 222 del 1983 conservano la loro validità, gli appelli contro le stesse sentenze, limitatamente al capo o ai capi concernenti l'imputato o gli imputati minorenni, anche se proposti prima della pubblicazione della detta sentenza, debbono essere portati alla cognizione delle Sezioni per i minorenni delle corti di appello competenti. (Conf mass n 163942; (contra mass n 163195).*
Riferimenti normativi: Regio Decr. Legge 20/07/1934 num. 1404 art. 9 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)