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Sez. 2, Sentenza n. 9075 del 12/06/1984 Ud. (dep. 23/10/1984) Rv. 166290 - 01

TRIBUNALE PER I MINORENNI - DICHIARAZIONE DI ILLEGITTIMITÀ DELL'ART. 9 R.D.L. N. 1404 DEL 1934 - CONSEGUENZE - IMPUTATO MINORE GIUDICATO IN PRIMO GRADO CON ALTRO COIMPUTATO MAGGIORENNE DAL TRIBUNALE ORDINARIO - GIUDIZIO DI GRAVAME - COMPETENZA FUNZIONALE ED ESCLUSIVA DELLA SEZIONE PER I MINORENNI DELLA CORTE DI APPELLO.*
Stato
decisa il 1984-06-12
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/166290-01

TRIBUNALE PER I MINORENNI - DICHIARAZIONE DI ILLEGITTIMITÀ DELL'ART. 9 R.D.L. N. 1404 DEL 1934 - CONSEGUENZE - IMPUTATO MINORE GIUDICATO IN PRIMO GRADO CON ALTRO COIMPUTATO MAGGIORENNE DAL TRIBUNALE ORDINARIO - GIUDIZIO DI GRAVAME - COMPETENZA FUNZIONALE ED ESCLUSIVA DELLA SEZIONE PER I MINORENNI DELLA CORTE DI APPELLO.*

In relazione alla sentenza della Corte costituzionale n. 222 del 15 luglio 1983, che ha dichiarato la illegittimità dell'art. 9 R.d.l. 20 luglio 1934 n. 1404, spetta alla Sezione per i minorenni della Corte di appello la Competenza funzionale ed esclusiva a celebrare il giudizio di gravame a carico di imputato minorenne, giudicato in primo grado, con altro coimputato maggiorenne, dal tribunale ordinario. (Conf mass n 163942).*

Riferimenti normativi: Regio Decr. Legge 20/07/1934 num. 1404 art. 9 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)