Sez. 3, Sentenza n. 6784 del 18/11/1986 (Rv. 448905 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - CAPACITÀ PROCESSUALE - AUTORIZZAZIONE AD AGIRE E CONTRADDIRE - ENTE PUBBLICO - PRODUZIONE PER LA PRIMA VOLTA IN CASSAZIONE DELLA AUTORIZZAZIONE A STARE IN GIUDIZIO, CONCESSA AL RAPPRESENTANTE DELL'ENTE, E DELLA RELATIVA APPROVAZIONE TUTORIA - AMMISSIBILITÀ - EFFETTI - SANATORIA - SUSSISTENZA - CONDIZIONI.*
PROCEDIMENTO CIVILE - CAPACITÀ PROCESSUALE - AUTORIZZAZIONE AD AGIRE E CONTRADDIRE - ENTE PUBBLICO - PRODUZIONE PER LA PRIMA VOLTA IN CASSAZIONE DELLA AUTORIZZAZIONE A STARE IN GIUDIZIO, CONCESSA AL RAPPRESENTANTE DELL'ENTE, E DELLA RELATIVA APPROVAZIONE TUTORIA - AMMISSIBILITÀ - EFFETTI - SANATORIA - SUSSISTENZA - CONDIZIONI.*
La produzione, per la prima volta in Sede di legittimità, dell'autorizzazione a stare in giudizio concessa dall'organo amministrativo competente al rappresentante di un ente pubblico e della relativa approvazione tutoria vale non solo a rendere regolare il contraddittorio in tale Sede, ma anche a sanare retroattivamente l'irregolarità del precedente giudizio d'appello per la mancata esibizione di quella documentazione - la quale integra un requisito di efficacia e non di validità della Costituzione dell'ente - sempreché il giudice del gravame, in relazione al difetto di quel requisito, non abbia pronunciato le conseguenti statuizioni. (Conf 494/85, mass n 438702; (Conf 6565/83, mass n 431276).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 75 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)