Sez. L, Sentenza n. 2665 del 21/03/1994 (Rv. 485820 - 01)
Procedimenti sommari - D'ingiunzione - Decreto - Opposizione - In genere | Autorizzazione a stare in giudizio - Natura - Sopravvenienza e produzione nel corso del giudizio - Effetto retroattivo.
Procedimenti sommari - D'ingiunzione - Decreto - Opposizione - In genere
L'autorizzazione a stare in giudizio, necessaria perché un ente pubblico possa agire o resistere in causa, attiene alla "legitimatio ad processum, ossia all'efficacia e non alla validità della costituzione dell'ente medesimo, con la conseguenza che la detta autorizzazione può intervenire o essere prodotta anche nel corso del giudizio, con efficacia convalidante dell'attività processuale svolta in precedenza; detto principio opera anche nel procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo, in cui il vizio di autorizzazione (adottata solo dopo la scadenza del termine per proporre opposizione) può essere sanato con effetto retroattivo.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 75 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 182 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)