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Sez. L, Sentenza n. 2665 del 21/03/1994 (Rv. 485820 - 01)

Procedimenti sommari - D'ingiunzione - Decreto - Opposizione - In genere | Autorizzazione a stare in giudizio - Natura - Sopravvenienza e produzione nel corso del giudizio - Effetto retroattivo.
Stato
decisa il 1994-03-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/485820-01

Procedimenti sommari - D'ingiunzione - Decreto - Opposizione - In genere

L'autorizzazione a stare in giudizio, necessaria perché un ente pubblico possa agire o resistere in causa, attiene alla "legitimatio ad processum, ossia all'efficacia e non alla validità della costituzione dell'ente medesimo, con la conseguenza che la detta autorizzazione può intervenire o essere prodotta anche nel corso del giudizio, con efficacia convalidante dell'attività processuale svolta in precedenza; detto principio opera anche nel procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo, in cui il vizio di autorizzazione (adottata solo dopo la scadenza del termine per proporre opposizione) può essere sanato con effetto retroattivo.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 75 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 182 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)