Sez. L, Sentenza n. 1973 del 26/03/1984 (Rv. 434049 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO INDIVIDUALE DI LAVORO SUBORDINATO - DURATA DEL RAPPORTO - DIRITTO ALLA CONSERVAZIONE DEL POSTO - INFORTUNI E MALATTIE - PERIODO DI COMPORTO - DETERMINAZIONE - PER SOMMATORIA - GIORNI NON LAVORATIVI - GIORNI NON LAVORATI PER SCIOPERO - INCLUSIONE - OBBLIGATORIETÀ - LIMITI.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO INDIVIDUALE DI LAVORO SUBORDINATO - DURATA DEL RAPPORTO - DIRITTO ALLA CONSERVAZIONE DEL POSTO - INFORTUNI E MALATTIE - PERIODO DI COMPORTO - DETERMINAZIONE - PER SOMMATORIA - GIORNI NON LAVORATIVI - GIORNI NON LAVORATI PER SCIOPERO - INCLUSIONE - OBBLIGATORIETÀ - LIMITI.*
Nella Determinazione del periodo di comporto per sommatoria si deve tener conto anche dei giorni non lavorativi (domeniche, festività infrasettimanali) ovvero non lavorati nell'azienda (sciopero) che cadono nel periodo di assenza per malattie, dovendosi presumere le continuità dell'episodio morboso e la conseguente indisponibilità - per tale causa - del lavoratore, a meno che questi non fornisca prova contraria. (Conf 2151/82, mass n 420028; (Conf 5817/80, mass n 420028).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2110 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)