Sez. L, Sentenza n. 3902 del 29/06/1985 (Rv. 441481 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO INDIVIDUALE DI LAVORO SUBORDINATO - DURATA DEL RAPPORTO - DIRITTO ALLA CONSERVAZIONE DEL POSTO - INFORTUNI E MALATTIE - COMPORTO SECCO E COMPORTO PER SOMMATORIA PER MALATTIA - COMPUTO DEI SOLI GIORNI LAVORATIVI CADENTI NEI PERIODI DI ASSENZA - ESCLUSIONE - FATTISPECIE.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO INDIVIDUALE DI LAVORO SUBORDINATO - DURATA DEL RAPPORTO - DIRITTO ALLA CONSERVAZIONE DEL POSTO - INFORTUNI E MALATTIE - COMPORTO SECCO E COMPORTO PER SOMMATORIA PER MALATTIA - COMPUTO DEI SOLI GIORNI LAVORATIVI CADENTI NEI PERIODI DI ASSENZA - ESCLUSIONE - FATTISPECIE.*
Sia in ipotesi di comporto secco che di comporto per sommatoria devono computarsi i giorni non lavorativi che cadono nei periodi di assenza del lavoratore per malattia, il cui decorso può presumersi privo di soluzione di continuità . Tali giorni non lavorativi concorrono a formare l'arco di tempo in cui funziona il comporto e non possono quindi essere portati in detrazione del relativo periodo contrattualmente stabilito. (nella specie la S.C. ha cassato la pronuncia del giudice del merito il quale - per stabilire se il lavoratore avesse superato, o meno, il previsto periodo di comporto - aveva espunto i giorni non lavorativi sia dai periodi di assenza che dallo stesso periodo di comporto). (V 1673/85, mass n 439642; (V 2135/84, mass n 434175; (V 1973/84, mass n 434049; (V 4262/83, mass n 429191).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2110 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)