Sez. L, Sentenza n. 1673 del 26/02/1985 (Rv. 439642 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO INDIVIDUALE DI LAVORO SUBORDINATO - DURATA DEL RAPPORTO - DIRITTO ALLA CONSERVAZIONE DEL POSTO - INFORTUNI E MALATTIE - PERIODO DI COMPORTO - CALCOLO - INCLUSIONE DELLE GIORNATE LAVORATIVE E DI QUELLE IN CUI IL LAVORATORE NON AVREBBE COMUNQUE LAVORATO.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO INDIVIDUALE DI LAVORO SUBORDINATO - DURATA DEL RAPPORTO - DIRITTO ALLA CONSERVAZIONE DEL POSTO - INFORTUNI E MALATTIE - PERIODO DI COMPORTO - CALCOLO - INCLUSIONE DELLE GIORNATE LAVORATIVE E DI QUELLE IN CUI IL LAVORATORE NON AVREBBE COMUNQUE LAVORATO.*
Il secondo comma dell'art. 2110 cod. civ. stabilendo che il datore di lavoro, nel caso di malattia del dipendente, ha il diritto di recedere dal rapporto, decorso il periodo stabilito dalla legge, dagli Usi o secondo equità, assume ad indice dell'equilibrio contrattuale da esso salvaguardato, non già la Mancanza della concreta attività lavorativa, ma la stessa durata della malattia; pertanto, nel computo del periodo di comporto - in Mancanza di diversa disposizione della disciplina collettiva deve tenersi conto dell'intero periodo di malattia, comprese le giornate non lavorative e quelle nelle quali in concreto, anche se non infermo, il lavoratore non avrebbe lavorato. (V 1973/84, mass n 434049; (Conf 2135/84, mass n 434175; (Conf 4262/83, mass n 429191).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2110 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)