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Sez. 1, Sentenza n. 14910 del 17/11/2000 (Rv. 541835 - 01)

FAMIGLIA - FILIAZIONE - FILIAZIONE NATURALE - DICHIARAZIONE GIUDIZIALE DI PATERNITÀ E MATERNITÀ - PROVA | Risultanze probatorie di carattere indiziario - Sentenze rese in altri giudizi e decreto di ammissibilità ex art. 274 cod. civ. - Valutazione da parte del giudice di merito - Legittimità - Fattispecie in tema di decisione assunta sulla base delle prove della fase sommaria.
Stato
decisa il 2000-11-17
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/541835-01

FAMIGLIA - FILIAZIONE - FILIAZIONE NATURALE - DICHIARAZIONE GIUDIZIALE DI PATERNITÀ E MATERNITÀ - PROVA

La dimostrazione della paternità naturale può essere fornita, ai sensi dell'art. 269 cod. civ., con ogni e mezzo e, pertanto, il giudice di merito può legittimamente trarre il proprio convincimento in ordine all'esistenza di un rapporto di filiazione da risultanze probatorie indirette e indiziarie e anche da sentenze emesse in altri giudizi civili o penali, da cui il rapporto di filiazione indirettamente risulti, e dalle risultanze già acquisite nel procedimento per l'ammissibilità dell'azione ex art. 274 cod. civ., purché proceda ad una nuova ed autonoma valutazione globale delle medesime (nella specie, sulla base delle risultanze istruttorie della fase sommaria - elementi comprovanti l'esistenza di una relazione e per certi periodi di una convivenza all'epoca del concepimento e della gravidanza, fallimento dell'"exceptio plurium concubentium", rifiuto del preteso padre di sottoporsi a prelievo - il giudice aveva formulato un giudizio di irrilevanza delle prove richieste nella successiva fase di merito e la S.C. ha confermato la sentenza).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 269 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)