Sez. L, Sentenza n. 7114 del 26/11/1983 (Rv. 431725 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTROVERSIE - DOMANDA GIUDIZIALE - RAPPORTO CON IL RICORSO AMMINISTRATIVO IMPROPONIBILITÀ) - ART. 8 DELLA LEGGE N. 533 DEL 1973 - TERMINE PER IL COMPIMENTO DI UN ATTO NECESSARIO PER LO ACQUISTO DEL DIRITTO ALLA PRESTAZIONE OVVERO PER IMPEDIRNE LA ESTINZIONE - ESCLUSIONE.*
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTROVERSIE - DOMANDA GIUDIZIALE - RAPPORTO CON IL RICORSO AMMINISTRATIVO IMPROPONIBILITÀ) - ART. 8 DELLA LEGGE N. 533 DEL 1973 - TERMINE PER IL COMPIMENTO DI UN ATTO NECESSARIO PER LO ACQUISTO DEL DIRITTO ALLA PRESTAZIONE OVVERO PER IMPEDIRNE LA ESTINZIONE - ESCLUSIONE.*
L'art. 8 della legge 11 agosto 1973 n. 533, secondo cui nelle procedure amministrative riguardanti le controversie di cui allo art. 442 cod. proc. civ., non si tien conto dei vizi, delle preclusioni e delle decadenze verificatesi, non si applica al caso di inosservanza dei termini che, come quello di cui all'art. 129 R.d.l. 4 ottobre 1935 n. 1827 relativo all'indennità di disoccupazione, sono fissati dalla legge per il compimento di un atto (nella specie la "domanda di ammissione") necessario per l'acquisto del diritto alla prestazione previdenziale o assistenziale ovvero per impedirne la cessazione o Estinzione. (Conf 5687/82, mass n 422440; (Conf 1559/82, mass n 419375; (Conf 1046/82, mass n 418912).*
Riferimenti normativi: Regio Decr. Legge 04/10/1935 num. 1827 art. 129, Legge 11/08/1973 num. 533 art. 8 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)