Sez. 3, Sentenza n. 14592 del 22/06/2007 (Rv. 598124 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - ESTINZIONE DEL PROCESSO - PROVVEDIMENTO DEL GIUDICE - IMPUGNAZIONE | Giudice unico - Provvedimento di estinzione - Natura di sentenza - Conseguenze.
PROCEDIMENTO CIVILE - ESTINZIONE DEL PROCESSO - PROVVEDIMENTO DEL GIUDICE - IMPUGNAZIONE
Il provvedimento dichiarativo dell'estinzione del processo adottato dal giudice monocratico del tribunale ha natura sostanziale di sentenza, ancorché sia pronunciato in forma di decreto; pertanto, quando sia stato pronunciato in primo grado, è impugnabile con l'appello, senza che sia ipotizzabile il reclamo al collegio, non essendo possibile contrapporre il giudice unico al collegio, nei procedimenti che si svolgono davanti al giudice unico di primo grado. Lo stesso rimedio è esperibile anche con riferimento al provvedimento di rigetto dell'eccezione di estinzione pronunciato dal giudice unico, trattandosi di provvedimento che risolve una questione preliminare di merito da decidere con sentenza non definitiva, da ricondurre alla previsione di cui all'art. 279, primo comma, n. 2, cod. proc. civ., senza che possa applicarsi analogicamente il secondo comma dell'art. 178 cod. proc. civ., nella parte in cui stabilisce che l'estinzione del processo è dichiarata con ordinanza, giacchè la disposizione si riferisce alla dichiarazione positiva dell'estinzione del processo resa dal giudice istruttore non in funzione di giudice unico.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 178 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 279 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 307 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 308, Cod. Proc. Civ. art. 339 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)