Sez. 5, Sentenza n. 1458 del 02/12/1997 Ud. (dep. 06/02/1998) Rv. 209801 - 01
REATI FALLIMENTARI - BANCAROTTA FRAUDOLENTA - IN GENERE | Per distrazione - Impresa sociale - Configurabilità del reato - Parametri - Denaro appartenente all'imputato - Trasferimento - Insussistenza del reato - Esclusione - Ragioni.
REATI FALLIMENTARI - BANCAROTTA FRAUDOLENTA - IN GENERE
Ai fini della configurabilità del delitto di bancarotta fraudolenta per distrazione è sufficiente, nel caso di imprese sociali, qualunque operazione diretta a distaccare dal patrimonio sociale, senza immettervi il corrispettivo, beni ed altre attività in genere, così da impedirne l'apprensione da parte degli organi fallimentari, compiuta da chi abbia avuto in concreto l'effettivo potere di gestione della società poi dichiarata fallita, in quanto tale depauperamento si risolve in un pregiudizio per i creditori della società all'atto del fallimento. (Nella fattispecie la Corte ha precisato che anche se sul conto intestato alla società fossero state versate somme di pertinenza dell'imputato o dei suoi familiari, le operazioni di trasferimento delle somme in contestazione si configurerebbero ugualmente come episodi di bancarotta. Infatti, l'amministratore che si ripaghi dei suoi crediti verso la società è ugualmente responsabile di bancarotta per distrazione, non potendosi scindere la qualità di creditore da quella di amministratore, come tale vincolato alla società dall'obbligo di fedeltà e da quello della tutela degli interessi sociali anche nei confronti dei terzi).
Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 216 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 216 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)