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Sez. 5, Sentenza n. 23730 del 18/05/2006 Ud. (dep. 07/07/2006) Rv. 235325 - 01

REATI FALLIMENTARI - BANCAROTTA FRAUDOLENTA - IN GENERE | Per distrazione - Amministratore della società - Liquidazione di un credito dello stesso - Reato configurabile - Bancarotta preferenziale.
Stato
decisa il 2006-05-18
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/235325-01

REATI FALLIMENTARI - BANCAROTTA FRAUDOLENTA - IN GENERE

L'amministratore che si ripaga dei suoi crediti verso la società fallita non risponde del delitto di bancarotta fraudolenta per distrazione, ma di bancarotta preferenziale. (In motivazione la Corte ha chiarito che l'elemento caratterizzante la bancarotta preferenziale rispetto alla bancarotta fraudolenta per distrazione è dato dalla alterazione, nel primo caso, della "par condicio" dei creditori, essendo del tutto irrilevante la specifica qualità dell'agente come amministratore della società).

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 216 com. 1 CORTE COST., Legge Falliment. art. 216 com. 3

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)