Sez. 1, Sentenza n. 2349 del 21/03/1990 (Rv. 466104 - 01)
CONTRATTI IN GENERE - SIMULAZIONE - PROVA - SCRITTA (CONTRODICHIARAZIONI) - INTERPOSIZIONE FITTIZIA DI PERSONA - ADESIONE DELLA PARTE NON INTERPOSTA ALL'ACCORDO SIMULATORIO - NECESSITÀ - COMPRAVENDITA IMMOBILIARE CON INTERPOSIZIONE FITTIZIA DI PERSONA - DOMANDA DI ACCERTAMENTO DELLA SIMULAZIONE - PROVA SCRITTA DELL'ACCORDO SIMULATORIO - NECESSITÀ.*
CONTRATTI IN GENERE - SIMULAZIONE - PROVA - SCRITTA (CONTRODICHIARAZIONI) - INTERPOSIZIONE FITTIZIA DI PERSONA - ADESIONE DELLA PARTE NON INTERPOSTA ALL'ACCORDO SIMULATORIO - NECESSITÀ - COMPRAVENDITA IMMOBILIARE CON INTERPOSIZIONE FITTIZIA DI PERSONA - DOMANDA DI ACCERTAMENTO DELLA SIMULAZIONE - PROVA SCRITTA DELL'ACCORDO SIMULATORIO - NECESSITÀ.*
Nella interposizione fittizia di persona, la simulazione ha come indispensabile presupposto la partecipazione all'accordo simulatorio non solo dell'interposto e dell'interponente, ma anche del terzo contraente, nel senso che questi deve dare la propria consapevole adesione all'intesa raggiunta tra i primi due soggetti, assumendo i diritti e gli obblighi contrattuali nei confronti dell'interponente. La prova dell'accordo simulatorio, deve, pertanto, avere ad oggetto la partecipazione del terzo all'accordo stesso, con la conseguenza che in caso di compravendita immobiliare, la domanda diretta all'accertamento della simulazione, ai fini dell'invalidazione del negozio simulato inter partes, non può essere accolta se l'accordo simulatorio non risulti da atto scritto. (V 4453/85, mass n 441915; (Conf 7674/86, mass n 449669, sulla prima parte; (Conf 366/86, mass n 443977, sulla prima parte; (Conf 5789/82, mass n 423536, sulla seconda parte).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1350, Cod. Civ. art. 1414, Cod. Civ. art. 1417
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)